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Proposta di modifica n. 11.18 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Approvato
argomenti:    

testo emendamento del 12/07/17

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Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validità dei progetti e delle relative finalità di cui al comma 2, nonché a valutare ex-post la qualità dei risultati conseguiti».