Articolo aggiuntivo n. 11.0.7 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Respinto

testo emendamento del 12/07/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Al fine di rendere efficaci le misuire per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastiea, per tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che ha come destinatari i soggetti partecipanti al corso intensivo di formazione indetto con Decreto Miur n. 499/2015, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'Amministrazione scolastica, o di provvedimenti della Commissione Esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale; ed i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 Luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al DM Miur n. 499/2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.

        2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui al comma precedente, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal Direttore o dal Coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal Dirigente scolastico tutor) sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei Dirigenti scolastici, con priorità per i soggetti che hanno superato la prova scritta finale relativa alla procedura di cui al D.M. 499/2015, con decorrenza 1º settembre 2017, sui posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

        3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del CIN Area V.

        4. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'art.17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».