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Proposta di modifica n. 12.25 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 12.
  • status: VEDI TESTO 2

testo emendamento del 12/07/17

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Sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studio da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso che abbiano acquisito nell'anno di riferimento almeno 10 crediti formativi».