Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 15.0.40 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Assorbito

testo emendamento del 12/07/17

sharingList();

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti per garantire la regolarità delle attività scolastiche
nelle aree terremotate)

        1. Al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2017-2018 nelle zone interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: "Per l'anno scolastico 2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018";

            b) al comma 2, le parole: "euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5 milioni nell'anno 2016, euro 10,5 milioni nell'anno 2017 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2018";

            c) al comma 5, lettera a), le parole: "5 milioni nel 2016" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni nel 2016 ed euro 4,5 milioni nel 2018";

            d) al comma 5 lettera b), le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10,5 milioni";

            e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

                "5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, lettera a) è incrementata di euro 4,5 milioni per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5, lettera b)".

        2. L'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che le necessità aggiuntive ivi previste si riferiscono sia a quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 18-bis, comma 1, sia a quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, lettera b)"».