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Articolo aggiuntivo n. 16.0.4 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 16.
  • status: VEDI TESTO 2

testo emendamento del 12/07/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per turismo e sicurezza)

        1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici, con particolare riferimento ai centri storici delle città meridionali si dispone la realizzazione di un sistema automatico prototipale per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane. A tale scopo viene utilizzato il sistema già realizzato denominata Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN). Al fine di coprire il relativo investimento, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018, 4 milioni di euro nel 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il MIT, sentito il Ministero dell'Interno, stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

        2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 4 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».