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Articolo aggiuntivo n. 16.0.16 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Respinto

testo emendamento del 12/07/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC))

        1.Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto dei programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

        3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero dell'interno, sentite le regioni interessate e l'ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

        4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti" istituita presso il Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale e attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monito raggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

        5. Nelle le linee guida di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il citato Programma supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».