Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 16.0.39 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 12/07/17

sharingList();

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per il completamento dell'opera di ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata a seguito del terremoto del 23 novembre 1980)

        1. Al fine di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione avviata nei territori delle regioni Campania e Basilicata, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione le somme disponibili sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni della tesoreria statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 maggio 1981, n. 219, intestate ai comuni e agli altri enti locali dei medesimi territori, sono trasferite rispettivamente alle regioni Campania e Basilicata. A dette regioni sono altresì contestualmente trasferite le funzioni di coordinamento e controllo riferite alle attività di ricostruzione, attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, i titolari delle contabilità speciali di cui al medesimo comma 1 provvedono al prescritto versamento, in un apposito capitolo del bilancio della rispettiva regione di tutte le giacenze depositate e non impegnate o prenotate nelle proprie scritture contabili alla data di entrata in vigore del presente articolo.

        3. Le regioni Campania e Basilicata trasferiscono, con propri provvedimenti, le somme di cui al comma 1 ai comuni e agli altri enti locali, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, i quali le utilizzano a completamento degli interventi per le esigenze abitative previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché in via residuale per altri interventi alla ricostruzione strettamente connessi con gli eventi sismici. Le somme trasferite non sono computate ai fini del calcolo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le regioni Campania e Basilicata trasmettono al Governo un prospetto dettagliato di rendicontazione sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

        4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».