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Articolo aggiuntivo n. 3.01 al ddl C.66 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 18/07/17

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali).

  1. L'attività musicale popolare e amatoriale bandistica, corale, coreutica e folklorica è libera.
  2. L'accesso ai contributi previsti dalla presente legge è riservato ai complessi musicali costituiti nella forma di associazione riconosciuta o di fondazione, operanti senza scopo di lucro e iscritti negli elenchi di cui al comma 4.
  3. Lo statuto delle associazioni e delle fondazioni di cui al comma 2 indica come scopo principale dell'ente la promozione e l'esercizio dell'attività musicale popolare e amatoriale.
  4. Le regioni istituiscono l'elenco telematico dei complessi musicali popolari e amatoriali costituiti nelle forme previste dai commi 2 e 3 e disciplinano gli ulteriori requisiti e le procedure per l'iscrizione ad esso. L'elenco è distinto in sezioni corrispondenti ai tipi di attività musicale indicati al comma 1. I dati relativi alle associazioni e fondazioni iscritte nell'elenco sono comunicati per via telematica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che li impiega per l'esercizio delle funzioni di propria competenza.