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Articolo aggiuntivo n. 5.01 al ddl C.66 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 18/07/17

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Tavolo tecnico per la promozione della musica popolare e amatoriale).

  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per il coordinamento delle attività di promozione della musica popolare e amatoriale e per la determinazione di livelli omogenei di intervento in ambito nazionale.
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante del comune di Roma, capitale della Repubblica, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani e da rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative, sul piano nazionale, dei complessi musicali.