Proposta di modifica n. 1.28 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/07/17

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APPROVATO

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le pubbliche amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».