Proposta di modifica n. 5.1 al ddl S.2037 in riferimento all'articolo 5.
  • presentato il 18/07/2017 in IX Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato

testo emendamento del 18/07/17

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LA RELATRICE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 5. - (Ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica). – 1. I servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica contribuiscono a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e all'istruzione. I servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche.

        2. Nei contratti pubblici relativi ai servizi di cui al comma 1, le procedure di selezione dell'offerta avvengono sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto delle modalità di cui al comma 3. Deve essere comunque garantita l'adozione di una formula di aggiudicazione che garantisca la preminenza del criterio della qualità.

        3. Le procedure di selezione dell'offerta sono fondate su parametri di qualità, che devono essere riferibili, tra l'altro:

            a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute;

            b) ad indici di valorizzazione di offerte di alimenti a filiera corta;

            c) all'utilizzo di prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale, quali alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata;

            d) alla valorizzazione delle imprese agricole che dispongano di autonome piattaforme alimentari;

            e) alle offerte caratterizzate da utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili;

            f) all'insonorizzazione dei refettori, manutenzione ordinaria di arredi, attrezzature, locali adeguati nonché ai tempi di sostituzione di arredi e attrezzature e di eventuale ristrutturazione di locali;

            g) alla formazione del personale, avendo riguardo in particolare a progetti di promozione della salute;

            h) all'organizzazione del servizio con riferimento ad aspetti quali la preparazione e distribuzione di diete e il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prodotti senza glutine;

            i) al monitoraggio dei cibi prodotti in eccesso e non utilizzati;

            j) alle procedure di monitoraggio della qualità del servizio e di soddisfazione dell'utenza, da realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni civiche di cui al comma 10 del presente articolo.

        4. Almeno il 60 per cento dei parametri di cui al comma 3 deve essere espresso in forma univocamente qualitativa e secondo criteri di valorizzazione oggettivamente stabiliti nel bando di gara.

        5. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, conformemente a quanto previsto all'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un modello di bando (bando-tipo) specifico per l'affidamento dei servizi di cui al comma l, che tenga conto di quanto previsto dal presente articolo.

        6. Nelle procedure di selezione che riguardano appalti superiori alla soglia comunitaria, il bando, il capitolato ed il disciplinare, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, prevedono una selezione fondata altresì sui seguenti sub-parametri:

            a) fatturato minimo annuo, che deve essere almeno il doppio del valore globale dell'appalto;

            b) risorse umane: numero di tecnici qualificati, tra i quali, a titolo esemplificativo, nutrizionisti e dietisti, assunti a tempo indeterminato in azienda;

            c) capacità tecnologiche: patrimonio netto in attrezzature e tecnologie specifiche di cucina;

            d) referenze per servizi analoghi pari al valore della procedura di gara;

            e) governo diretto della filiera distributiva (possesso di una piattaforma distributiva, tracciabilità dei prodotti);

            f) investimenti annui, sulla media degli ultimi tre anni, in ricerca e sviluppo;

            g) investimenti annui, sulla media degli ultimi tre anni, in formazione del personale;

            h) azioni effettive messe in atto dall'azienda a tutela dell'ambiente.

        7. L'ANAC procede, ogni anno, ad elaborare, pubblicare ed aggiornare i prezzi di riferimento dei pasti, per tipologia di ristorazione pubblica, con specifico riferimento a quella ospedaliera, scolastica e assistenziale e tenuto conto delle specificità territoriali. Le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della determinazione della base d'asta, devono tenere conto delle normative di settore sui prezzi di riferimento e del prezzo individuato dall'ANAC. Costituisce indice di anomalia dell'offerta, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere alla verifica di congruità, la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia significativamente inferiore al prezzo di riferimento individuato dall'ANAC ai sensi del primo periodo del presente comma.

        8. Nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica è applicabile l'istituto dell'avvalimento, ad esclusione di quello avente per oggetto le certificazioni di qualità.

        9. Per l'accesso alle gare della ristorazione pubblica, le imprese devono disporre, quale requisito di capacità economica, di un fatturato sullo specifico servizio, calcolato sulla media dell'ultimo triennio, pari almeno al valore della gara e comunque non superiore al doppio.

        10. Al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità nell'ambito dei servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, le istituzioni pubbliche che hanno proceduto all'appalto di tali servizi procedono, coinvolgendo i diretti fruitori dei medesimi anche attraverso le organizzazioni civiche e istituzionali di comprovata esperienza e competenza, individuate sulla base di criteri oggettivi predefiniti, al monitoraggio dei parametri stabiliti nel bando di gara, con particolare attenzione all'utilizzo di prassi virtuose tese alla diminuzione degli sprechi alimentari, all'adeguato livello di formazione del personale nonché al numero e alla qualità del personale incaricato, alla qualità degli alimenti offerti, all'inserimento di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Le risultanze dell'attività di monitoraggio devono essere rese accessibili agli utenti dei servizi di ristorazione attraverso la predisposizione e la pubblicazione di rendiconti dettagliati, da fornire con cadenza almeno semestrale.

        11. Al fine di creare un collegamento tra il servizio di ristorazione scolastica e l'utenza, le istituzioni scolastiche istituiscono, anche su istanza dell'utenza, apposite commissioni, composte da genitori e personale scolastico, che collaborano al monitoraggio della qualità e dell'efficienza del servizio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni di cui al presente comma».