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Articolo aggiuntivo n. 5.0.2 al ddl S.2037 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 18/07/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Commissioni mensa)

        1. Al fine di favorire la partecipazione degli utenti, in un'ottica di individuazione tempestiva e gestione delle criticità, interpretazione e accoglimento di nuove istanze, avvio di un confronto costante e dialettico tra i diversi attori della ristorazione scolastica, ampliamento, miglioramento e sostenibilità del servizio, le istituzioni scolastiche costituiscono, qualora non presenti, apposite commissioni.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di costituzione e organizzazione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le funzioni delle stesse corredate da strumenti di monitoraggio e controllo adeguati, digitalizzati, sulla base dei quali raccogliere dati ed informazioni su base comunale e confrontabili su base nazionale relativamente ai servizi di ristorazione scolastica.

        3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».