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Proposta di modifica n. 7.6 al ddl C.3265 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 19/07/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Forno tradizionale di qualità).

  1. La denominazione di «forno tradizionale di qualità» è riservata in via esclusiva ai panifici che producono pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 10:
   sopprimere ovunque ricorra la parola:
alta;
   al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) i pani i cui disciplinari di produzione sono riconosciuti dalle Regioni ed in ottemperanza ai quali viene concesso agli operatori in possesso di determinati requisiti l'utilizzo di un marchio collettivo di qualità;
   al comma 2, sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a) e a-bis).