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Articolo aggiuntivo n. 11.01 al ddl C.3265 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 19/07/17

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Adeguamento della normativa regionale).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi in essa contenuti.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.