Articolo aggiuntivo n. 12.01 al ddl C.3265 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 19/07/17

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 13.
(Entrata in vigore).

  Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal secondo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della Direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.