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Articolo premissivo n. 01.0100 ai ddl C.608 , C.423 , C.871 , C.1085 , C.1126 , C.1177 , C.1263 , C.1386 , C.1512 , C.1537 , C.1616 , C.1632 , C.1711 , C.1719 , C.2063 , C.2353 , C.2379 , C.2454 , C.2662 , C.2736 , C.2913 , C.3029 , C.3218 , C.4019 , C.4097 , C.4555 , C.4581 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 19/07/2017 in IX Trasporti della Camera Relatore.
  • status: Approvato

testo emendamento del 19/07/17

Premettere all'articolo 1 il seguente:

Art. 01.
(Modifica agli articoli 2, 3 e 194 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di viabilità forestale).

  1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «F-ter Viabilità forestale, sentiero, mulattiera, tratturo»;
   b) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «F-ter Viabilità forestale, sentiero, mulattiera o tratturo: strada che, per caratteristiche dimensionali e tecniche, è destinata all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 47, comma 2, per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto».
  2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 procedono alla classificazione delle strade di cui alla lettera b) del presente comma, nonché alla contestuale definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo, nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di esse.
  3. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 48 è sostituito dal seguente: «Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): percorso o strada a fondo naturale, formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. La larghezza del sentiero è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza uguale o inferiore a 1,2 m). La larghezza della mulattiera è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta (larghezza uguale o inferiore a 2,5 m). Il percorso o la strada possono essere anche parzialmente o totalmente provvisti di ghiaia e/o massicciata e dotati di opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato;
   b) dopo il numero 48 è inserito il seguente: «48-bis) Viabilità forestale: viabilità costituite da una rete viabile principale (strade forestali) e da una rete viabile secondaria (piste forestali) che si sviluppa, in tutto o in parte, nel bosco, come definito all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001».

  4. All'articolo 194 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  «1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.».

  5. Il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, al fine di prevedere che la viabilità sulle strade di cui alla lettera b) del comma 1 possa essere regolata, anche ai fini dell'articolo 194 del codice, dai segnali della sentieristica apposti dal Club alpino italiano (CAI) di cui alla legge n. 91 del 1963, articolo 2, lettera b).

nuova formulazione del 26/07/17

  Premettere all'articolo 1 il seguente:

Art. 01.
(Modifica agli articoli 2 e 3 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di viabilità forestale).

  1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «F-ter Viabilità forestale, sentiero, mulattiera, tratturo»;
   b) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «F-ter Viabilità forestale, sentiero, mulattiera o tratturo: strada che, per caratteristiche dimensionali e tecniche, è destinata all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 47, comma 2, per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto».
  2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono alla classificazione delle strade di cui alla lettera b) del presente comma, nonché alla contestuale definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo, della viabilità forestale nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di esse essa.
  3. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 48 è sostituito dal seguente: «48. Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): percorso o strada a fondo naturale, formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. La larghezza del sentiero è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza uguale o inferiore a 1,2 m). La larghezza della mulattiera è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta (larghezza uguale o inferiore a 2,5 m). Il percorso o la strada possono essere anche parzialmente o totalmente provvisti di ghiaia e/o massicciata e dotati di opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato;
   b) dopo il numero 48 è inserito il seguente: «48-bis) Viabilità forestale: una rete viabile che si sviluppa, in tutto o in parte, nel bosco, come definito all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001».

  4. Il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, al fine di prevedere che la circolazione sulla viabilità forestale possa essere regolata, anche ai fini dell'articolo 194 del codice, da apposita segnaletica.