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Articolo aggiuntivo n. 2-bis.020 al ddl C.4505 in riferimento all'articolo 2-bis.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 19/07/17

  Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

  Art. 2-ter. – (Disposizioni per la complete attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno). – 1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/26/UE in relazione al principio della libera circolazione dei servizi ed alla liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, comma 2, alinea, le parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633» sono soppresse;
   b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore» sono aggiunte le seguenti: «in relazione alle tipologie di utilizzazione diverse da quelle di cui al comma 8-bis»;
   c) all'articolo 4, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, con propria delibera, determina, tenuto conto delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, le tipologie di utilizzazione dei diritti in relazione alle quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le entità di gestione indipendente e gli organismi di gestione collettiva possono intermediare direttamente, anche in Italia, i diritti d'autore. Tale elenco viene aggiornato ogni due anni dalla medesima autorità in relazione all'evoluzione tecnologica e allo sviluppo dei diversi segmenti di mercato»;
   d) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Con delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è approvato uno schema-tipo dell'accordo di rappresentanza per la riscossione dei diritti da parte di SIAE nell'interesse di altri organismi di gestione collettiva e entità di gestione indipendente in relazione agli ambiti di mercato diversi da quelli sottratti all'esclusiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 4. Tale schema-tipo stabilisce peraltro che la SIAE, almeno in relazione agli organismi di gestione collettiva ed alle entità di gestione indipendenti stabilite in Italia non possa, in alcun caso, esigere rimborsi spesa e compensi, a qualsivoglia titolo, in misura superiore al 3 per cento degli importi complessivamente incassati nell'interesse del singolo organismo o entità e che debba procedere alla liquidazione di quanto incassato, ivi inclusi eventuali acconti, non oltre 30 giorni dall'incasso»;
   e) all'articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Gli utilizzatori che utilizzano diritti d'autore o diritti connessi nell'ambito della propria attività prevalente trasmettono all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni semestralmente le informazioni di cui al comma 1 con le modalità e nel formato da essa stabilito con propria deliberazione da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rende disponibili tali informazioni sul proprio sito internet istituzionale in formato aperto in conformità a quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale».