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Proposta di modifica n. 4.20 al ddl C.4505 in riferimento all'articolo 4.
argomenti:  

testo emendamento del 19/07/17

  Al comma 01 premettere la seguente lettera:
   0a)
all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'indennizzo è elargito in favore delle vittime, ovvero degli aventi diritto in caso di omicidio, per la rifusione delle spese mediche, assistenziali e legali per gli onorari di costituzione di parte civile, nonché per il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato».