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Proposta di modifica n. 4.24 al ddl C.4505 in riferimento all'articolo 4.
argomenti:  

testo emendamento del 19/07/17

  Al comma 01, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, la lettera e) è abrogata;
    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «2. Nei casi in cui la vittima abbia percepito per lo stesso fatto somme erogate a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati, l'indennizzo è corrisposto per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata».