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Articolo aggiuntivo n. 4.021 al ddl C.4505 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Approvato

testo emendamento del 19/07/17

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 5. – (Modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta – Caso EU pilot 9164/17/TAXU). – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 30-bis è inserito il seguente:
  «Art. 30-ter. – (Restituzione dell'imposta non dovuta). – 1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dal versamento della medesima ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
  2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
  3. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Agli oneri valutati, di cui al comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.