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Articolo aggiuntivo n. 11-bis.023 al ddl C.4505 in riferimento all'articolo 11-bis.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 19/07/17

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 11-ter. – (Impianti di generazione energia alimentati da bioliquidi sostenibili). – 1. Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017 i titolari di impianti di generazione energia alimentati da bioliquidi sostenibili, non incentivati con tariffa onnicomprensiva, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, possono optare per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in luogo di quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile annuale determinato secondo i criteri di cui al successivo comma 2 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile annuale, è applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.
  2. L'energia massima incentivabile annuale è determinata dal Gestore del Sistema Elettrico S.p.A. (GSE) moltiplicando la potenza elettrica nominale ricavabile dalla convenzione GRIN stipulata da ogni titolare di impianto con il GSE, diminuita dei servizi ausiliari risultanti dalla convenzione medesima, per 5.800 ore annue.
  3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il GSE definisce le modalità di presentazione da parte dei titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista al comma 2. La richiesta deve in ogni caso essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e ha validità fino al termine del periodo di incentivazione risultante dalla convenzione sottoscritta con il GSE.
  4. Gli aderenti all'opzione di cui al presente articolo si impegnano a salvaguardare il livello occupazionale in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fino al termine del periodo di incentivazione.