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Proposta di modifica n. 1.5 ai ddl C.2142 , C.2388 , C.2431 , C.3492 , C.4302 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/07/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'avvio di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo.
  2. Ai fini della emanazione dei decreti di cui al precedente comma, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla classificazione dei beni oggetto di concessione, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, nonché alla indicazione di valori tabellari per ciascuna di tali categorie ai fini della determinazione dei canoni. Con il medesimo decreto si procede altresì ad accorpare i beni oggetto di concessione in lotti omogenei, comunque distinguendo in tale ripartizione i beni oggetto di precedenti provvedimenti concessori da quelli privi di quest'ultima caratteristica.
  3. I decreti di cui al comma 1 riguardanti lotti già oggetto di precedenti provvedimenti concessori scaduti devono essere conclusi nel termine massimo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge ed essere emanati nel rispetto della normativa europea, nonché dei seguenti criteri:
   a) riconoscimento e tutela integrali ed effettivi degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale delle aziende esistenti al momento della emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, obbligatoriamente prevedendo un deposito cauzionale o una fideiussione a pronta escussione pari al 100 per cento di tale valore, a garanzia della immediata messa a disposizione di tale indennità a favore del precedente concessionario, adempimento che costituisce una condizione per procedere alla aggiudicazione definitiva;
   b) valorizzazione della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale;
   c) valorizzazione della migliore integrazione con le peculiarità territoriali, con particolare e obbligatorio riferimento al tessuto urbano contiguo con i beni oggetto di concessione;
   d) valorizzazione della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;
   e) limiti minimi e massimi delle concessioni contenuti, rispettivamente, nei periodi temporali di 10 e 20 anni;
   f) limite di concentrazione massimo di tre concessione in capo a un medesimo soggetto o gruppo;
   g) modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;
   h) misura dei canoni concessori con l'applicazione dei valori tabellari indicati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo comma, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, applicando a quelli di maggior valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento.

  4. I decreti di cui al comma 1 riguardanti lotti comprensivi di beni che non sono mai stati oggetto di precedenti provvedimenti concessori sono emanati dopo la definizione dei procedimenti concessori relativi a lotti con la preesistenza di un rapporto concessorio venuto a scadenza, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, lettere da b) a b), nonché attribuendo un punteggio non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento arrotondato all'unità superiore dei punti complessivamente assegnabili ai soggetti titolari di rapporti concessori di beni demaniali scaduti e non risultati aggiudicatari, per gli stessi beni, delle concessioni derivanti dai procedimenti di cui al comma precedente.
  5. Le concessioni su beni demaniali oggetto di precedenti proroghe ex lege sono sotto ogni profilo valide sino alla definizione, per ciascun bene considerato, delle procedure di cui al comma 3 del presente articolo.