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Proposta di modifica n. 1.67 ai ddl C.2142 , C.2388 , C.2431 , C.3492 , C.4302 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/07/17

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) stabilire, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea dove sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali, adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni per finalità turistico ricreative entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;.