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Articolo aggiuntivo n. 1.01 ai ddl C.2142 , C.2388 , C.2431 , C.3492 , C.4302 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/07/17

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso cantieristico per la costruzione e la manutenzione di unità da diporto).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso cantieristico per la costruzione e la manutenzione di unità da diporto, nel rispetto della normativa europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere criteri e modalità di affidamento, nel rispetto dei princìpi di concorrenza, che assicurino il rilascio esclusivamente per atto pubblico e per una durata limitata, per un periodo minimo di trenta anni e non superiore a ottanta anni, che tengano conto:
    1) della pregressa esperienza nel settore o in ambiti simili, sulla base di punteggi e su un ambito temporale recente, che provino la competenza tecnica nel settore e la sua attualità;
    2) della qualità tecnica dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla realizzazione di investimenti eco-compatibili e di sistemi per la maggiore valorizzazione del bene demaniale, in ottemperanza al criterio generale di proficuità nell'utilizzo del bene demaniale;
    3) della fideiussione a garanzia dell'indennizzo da corrispondere al precedente concessionario, in relazione all'investimento da questi effettuato anche nelle forme dell'avviamento commerciale, attraverso criteri stabiliti dai bandi;
    4) del piano industriale e del piano degli investimenti, con indicazione dei periodi di ammortamento, nonché del piano di sviluppo occupazionale;
    5) del mantenimento dei livelli di occupazione e delle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
    6) del possesso di certificazioni di qualità nel settore caratteristico;
    7) dell'assenza di titolarità di altre concessioni quale condizione preferenziale per l'assegnazione della concessione;
    8) dell'impossibilità di accesso alla procedura per le imprese sottoposte a fallimento, ad altra procedura concorsuale o a misure restrittive;
    9) del miglioramento dell'accessibilità dell'area demaniale e realizzazione di servizi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate;
    10) dell'assegnazione preventiva delle aree non ancora oggetto di concessione;
   b) determinazione del canone demaniale ai sensi delle disposizioni di legge vigenti alla data della stipula e commisurata al valore della concessione;
   c) disciplina dei rinnovi, tenendo conto:
    1) della pregressa esperienza nel settore o in ambiti simili. La dimostrazione del requisito deve essere basata su un punteggio e su un ambito temporale recente, che provino la competenza tecnica nel settore e la sua attualità;
    2) della qualità tecnica dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla realizzazione di investimenti eco-compatibili e di sistemi per la maggiore valorizzazione del bene demaniale, in ottemperanza al criterio generale di proficuità nell'utilizzo del bene demaniale;
    3) della fideiussione a garanzia dell'indennizzo da corrispondere al precedente concessionario, in relazione all'investimento da questi effettuato anche nelle forme dell'avviamento commerciale, attraverso criteri stabiliti dai bandi;
    4) dell'assegnazione preventiva delle aree non ancora oggetto di concessione;
    5) del mantenimento dei livelli di occupazione e delle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dei CCNL applicabili sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
    6) del possesso di certificazioni di qualità nel settore caratteristico;
    7) dell'assenza di titolarità di altre concessioni quale condizione preferenziale per l'assegnazione della concessione;
    8) dell'impossibilità di accesso alla procedura per le imprese sottoposte a fallimento, ad altra procedura concorsuale o a misure restrittive;
    9) del miglioramento dell'accessibilità dell'area demaniale e realizzazione di servizi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate;
    10) del riconoscimento del diritto di prelazione in favore del precedente concessionario, in caso di parità di offerta.

  2. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 e dell'espletamento delle procedure di affidamenti ivi indicate il concessionario che ha presentato la domanda per il rinnovo della concessione scaduta o per una nuova concessione mantiene l'esercizio dell'uso del bene demaniale oggetto della precedente concessione, a titolo di occupazione temporanea, anche dopo la data della sua scadenza e fino alla data di decorrenza della nuova concessione o alla ripresa in possesso del bene da parte della pubblica amministrazione. Per tutta la durata di tale periodo è dovuta un'indennità di occupazione in misura pari al canone che il concessionario avrebbe dovuto corrispondere per lo stesso periodo.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.