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Articolo aggiuntivo n. 1.03 al ddl C.4595 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/07/17

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Somministrazione delle vaccinazioni in farmacia).

  1. I medici, previa autorizzazione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, sono autorizzati a somministrare i vaccini di cui al articolo 1 del presente decreto presso le farmacie aperte al pubblico in spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario.
  2. La farmacia, previo rilascio della certificazione da parte del personale sanitario che ha provveduto ad effettuare la vaccinazione, procede al rinvio della stessa al competente servizio dell'azienda sanitaria locale allo scopo di assicurare l'aggiornamento del libretto delle vaccinazioni.