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Articolo aggiuntivo n. 5-quater.05 al ddl C.4595 in riferimento all'articolo 5-quater.

testo emendamento del 23/07/17

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema di liquidazione dei provvedimenti riformati in peius).

  1. Per i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, cui sia stata accertata dalla Commissione medico-ospedaliera in qualunque tempo, l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, e che, in sede di ricorso ministeriale, abbiano subito, in contrasto a quanto enunciato nel parere del Consiglio di Stato n. 5 del 9 gennaio 2012, la modifica di voci del provvedimento di riconoscimento della patologia e/o del nesso causale, non oggetto di esplicita impugnazione, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell'indennizzo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».