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Proposta di modifica n. 2.2 ai ddl C.661 , C.495 , C.1093 , C.1137 , C.1958 , C.2354 , C.2409 , C.2446 , C.2545 , C.2562 , C.3140 , C.3225 , C.3276 , C.3323 , C.3326 , C.3789 , C.3835 , C.4100 , C.4131 , C.4235 , C.4259 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 25/07/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è stabilita in misura corrispondente alla media dei redditi percepiti negli ultimi cinque anni precedenti le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore all'importo massimo dell'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
  4. L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  5. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».