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Proposta di modifica n. 2.40 ai ddl C.661 , C.495 , C.1093 , C.1137 , C.1958 , C.2354 , C.2409 , C.2446 , C.2545 , C.2562 , C.3140 , C.3225 , C.3276 , C.3323 , C.3326 , C.3789 , C.3835 , C.4100 , C.4131 , C.4235 , C.4259 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 25/07/17

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Qualora gli Uffici di Presidenza delle Camere istituiscano fondi integrativi per l'assistenza sanitaria dei membri del Parlamento o stipulino contratti assicurativi in loro favore, i relativi costi sono ripartiti tra i beneficiari e in forma mutualistica».