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Articolo aggiuntivo n. 2.06 ai ddl C.661 , C.495 , C.1093 , C.1137 , C.1958 , C.2354 , C.2409 , C.2446 , C.2545 , C.2562 , C.3140 , C.3225 , C.3276 , C.3323 , C.3326 , C.3789 , C.3835 , C.4100 , C.4131 , C.4235 , C.4259 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 25/07/17

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime tributario, pignoramento e sequestro).

  1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
    «I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti»;
   b) il secondo e il terzo comma sono abrogati;
   c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
    «L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge».