Proposta di modifica n. 1.38 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/17

sharingList();Sostituire il comma 7, con il seguente:

        «7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 80 mila euro, a valere sulle risorse di cui al comma 16 fino ad esaurimento delle medesime. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis.».