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Articolo aggiuntivo n. 1.0.4 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/17

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivi per la costituzione di società sportive dilettantistiche)

        1. È autorizzata la costituzione di società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro da parte di soggetti residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le società di cui al presente articolo sono società di capitali costituite mediante atto pubblico, secondo le disposizioni del codice civile.

        2. Gli statuti delle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro devono contenere:

            a) la denominazione o la ragione sociale con la locuzione «società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro»;

            b) l'oggetto sociale o lo scopo associativo, con riferimento allo svolgimento e all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza, nonché l'organizzazione di attività sportive tese alla prevenzione e alla tutela della salute, nonché alla predisposizione di attività volte a favorire l'inserimento sociale di persone con disabilità;

            c) l'obbligo di conformarsi alle norme e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, nonché alle disposizioni emanate dal CONI.

        3. I ricavi provenienti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro concorrono alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di erri al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per il 50 per cento del loro ammontare.

        4. Le società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro, che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso hanno consegnito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 50.000 euro, sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

        5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) e all'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        6. Le agevolazioni di cui ai commi 4, 5, 7, 8, 9, 11-bis e 23 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società di cui al presente articolo che sono in posesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

        7. Le agevolazioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano esclusivamente al ricorrere contestuale delle seguenti condizioni:

            a) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un medico specialista in cardiologia e un medico nutrizionista dietologo. All'atto di iscrizione tutti coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica presso le società di cui al comma 1 sono sottoposti gratuitamente ad uno screening cardiologico e ad una visita nutrizionale per un corretto svolgimento delle pratiche sportive. l contenuti delle visite specialistiche di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto del Ministero della Salute da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Lo screening cardiologico deve essere effettuato obbligatoriamente una volta ogni tre anni;

            b) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve stipulare con le scuole secondarie di seconde grado convenzioni per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

            c) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve provvedere all'organizzazione di attività motorie-espressive rivolte a persone con disabilità intellettivo-relazionali, per favorirne l'inclusione sociale.

        8. Al comma 6 del decreto legge-25-novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di mancanza di progetti presentati dai soggetti di cui al primo periodo, gli enti locali possono valutare i progetti presentati dalle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro; in tal caso, la gestione dell'impianto da parte della società sportiva non può essere inferiore ai dieci anni ed è subordinata al pagamento di un corrispettivo che tenga conto del valore dell'intervento effettuato. Costituisce titolo preferenziale per la concessione della gestione di impianti sportivi pubblici, anche scolastici, la natura giuridica di associazione o di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI".

        9. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche già costituite al 31 dicembre 2016 in una delle forme previste al comma 17 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 possono richiedere entro il 30 settembre 2017 la trasformazione in società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro a decorrere dal 1º gennaio 2018, mediante le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni l'entrata in vigore della presente legge».

        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, stimati in 3,5 milioni di euro per il 2017 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.