Articolo aggiuntivo n. 2.0.2 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/17

sharingList();Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti)

        1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di curi all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni-identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

        2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

        3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

        4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monito raggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

        5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari».