Articolo aggiuntivo n. 3.0.6 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/17

sharingList();Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Cluster Tecnologi Nazionali e valutazione di programmi e progetti di ricerca)

        1. I Cluster Tecnologici-Nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconducibili ai Poli di innovazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.

        2. Ciascun CTN elabora un Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi con particolare riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, secondo indirizzi definiti con linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottate con decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed aggiornate periodicamente.

        3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1 i CTN presentano il Piano di azione al Ministero dell'Istruzione e dell'università e della ricerca, ai fini della valutazione, anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al Ministero l'aggiornamento annuale del Piano di azione unitamente alle relazioni annuali sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile ai fini della valutazione, anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare una adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrati-contabile di cui al presente articolo, nonché di rendere più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 le parole: "all'uno per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cinque per cento".

        4. All'esito della approvazione di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun cm può essere disposta una assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun Cluster, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è destinata una quota annuale non superiore al cinque per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti della approvazione della relazione annuale sulla attività svolta superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo.

        5. A ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1 è assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del Piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità previste dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'esercizio finanziario 2017, secondo le modalità del medesimo decreto.

        6. Con riferimento ai quattro Cluster di cui all'avviso n. 1610/Ric del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.

        7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze-pubbliche».