Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 4.1 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/17

sharingList();Sostituire gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

        «Art. 4. - (Istituzione delle Zone economiche speciali nella macroregione del mezzogiorno). - 1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (da ora "Zes") nelle aree depresse e a rischio spopolamento delle Regioni della macroregione del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).

        2. Lo scopo della presente legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini, fiscali, finanziari e amministrativi per incentivare l'insediamento di imprese, promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

        Art. 5. - (Ambito di applicazione) 1. Nella Zes sono espressamente vietate:

            a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;

            b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;

            c) la fabbricazione di armi;

            d) la produzione di tabacco;

            e) ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

        2. All'interno delle Zes non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

        3. Le nuove imprese che si insedieranno nelle Zes operano in piena armonia con le normative nazionali e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della Zes. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della Zes sono registrate come imprese della lese possono usufruire; nell'ambito dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, di un regime agevolato differenziato.

        4. L'amministrazione e la gestione della Zes, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea, sono attribuite alle Regioni, le quali sono chiamate a:

            a) definire il territorio di applicazione della Zes e la mappatura precisa dei confini geografici della stessa;

            b) operare la semplificazione delle procedure per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con gli operatori economici in regime di Zes;

        verificare i requisiti amministrativi e tecnici, stabiliti con apposita legge regionale, necessari per la registrazione di un'impresa nella Zes;

            c) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della Zes.

        Art. 6. - (Agevolazioni Zes). - 1. Le nuove imprese che abbiano una nuova attività economica nelle Zes nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti dette risorse stabilite:

            a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi dieci periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

        b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi dieci periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

            c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per dieci anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

            d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per l'assunzione di personale dipendente residente nelle regioni di cui all'articolo 1 da almeno cinque anni. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.

        2. Per le imprese già presenti nella Zes, limitatamente a quelle già classificabili come piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e d), con riduzione riconosciuta nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta.

        3. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

            a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retro attiva dei benefici concessi e goduti;

            b) le imprese di cui al comma 2 del presente articolo non devono essere collegate, controllate o controllanti di imprese che superano uno dei parametri stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

        4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

        Art. 7. - (Requisiti minimi per l'elezione a Zes). - 1. Ciascuna regione, a sensi dell'articolo 2 comma 4 della presente legge, definisce il territorio di applicazione della Zes e la mappatura precisa dei confini geografici della stessa, verificando che ciascun territorio selezionato risponda contemporaneamente ad almeno due dei seguenti requisiti:

            a) il valore aggiunto pro-capite medio minore o uguale a 13:000 euro;

            b) tasso di disoccupazione maggiore o uguale al 14%;

            c) zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (CE) 17/12/2013, n. 1305/2013;

            d) numero di imprese attive su scala provinciale inferiore a 45.000;

            e) aree a rischio spopolamento (che rientrano in una lista stilata con specifica delibera regionale);

        2. Il territorio complessivo della Zes, selezionato ai sensi del comma 1, non potrà in ogni caso superare il 65 per cento della estensione geografica della Regione medesima.

        Art. 8. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri relativi all'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7 si provvede mediante tramite le risorse di cui al comma 703, dell'articolo 1, della legge 23/12/2014, n. 190.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».