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Proposta di modifica n. 9.5 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 25/07/17

sharingList();Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali ifilm per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione;

            b) al comma 13, le parole: Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b)' sono soppresse".

        1-ter. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passate in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. I contributi di cui all'articolo 234, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «classificazione» è aggiunta la seguente: «e gestione».