presentato il 25/07/2017 in Assemblea del Senato da Raffaela BELLOT (NcI) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 25/07/17
«Art. 9-bis.
(Norme in materia di autoriparazione)
1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per una o due sezioni di cui all'articolo 1, comma 3, intenda conseguire l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni, frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti".
2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3 , comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica, previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.
2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.
3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica , motoristica o elettrauto, nell'ambito della segnalazione certificata di inizio attività, autacertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici."».