Articolo aggiuntivo n. 11.0.100 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/17

sharingList();Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Tirocinio formativo)

        1. Al fine di tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che ha come destinatari:

            a) i soggetti partecipanti alla procedura selettiva per titoli ed esami indetta con Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 499 del 20 luglio 2015 articolo 1, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali, o di provvedimenti in autotutela dell'Amministrazione scolastica, o di provvedimenti della Commissione Esaminatrice, e che abbiano superato positivamente la prova scritta finale;

            b) i soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto ministeriale Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge;

            c) i soggetti, non rientranti nelle casistiche precedenti, che avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non avevano avuto, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e abbiano avverso le procedure di cui al decreto ministeriale Miur n. 499 del 2015 un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

        Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.

        2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, avendo già superato con esito positivo le prove scritte previste dalle relative procedure concorsuali, presentano ad una specifica commissione nominata dal Direttore o dal Coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal Dirigente scolastico tutor) sull'esperienza del tirocinio formativo e vengono immessi nei ruoli dei Dirigenti scolastici con decorrenza 1º settembre 2017, sui posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, con priorità per i soggetti di cui alla lettera a). I soggetti di cui alla lettera c) del comma precedente, a conclusione del periodo di tirocinio formativo (accompagnato dal parere espresso dal Dirigente scolastico tutor), sostengono una prova scritta. All'esito positivo di tale prova sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici con decorrenza 1º settembre 2017 sui posti già autorizzati ed ancora disponibili dopo le nomine dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

        3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del CIN Area V.

        4. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».