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Articolo aggiuntivo n. 12.0.1 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/17

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi per la incentivazione dell'attività di ricerca sociale nel Mezzogiorno)

        1. AI fine di incentivare l'attività di studio e ricerca negli ambiti relativi all'inclusione e all'assistenza sociale nel sud del Paese, in modo da favorire l'elaborazione di misure volte allo sviluppo dei processi produttivi, occupazionali e di inclusione sociale nel Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a finanziarie, per l'anno 2017, un piano straordinario di assunzioni di ricercatori di cui all'art. 24 comma 3 lettera a della legge 20 dicembre 2010, n. 240, sulla base di progetti, presentati dalle Università, statali e non statali, aventi sede operativa nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia in partenariato tra loro e/o con istituti di rilievo nazionale o internazionale o altri enti o imprese. Tali progetti devono avere come scopo principale la realizzazione di ricerche e studi dedicati ai profili giuridici, economici e sociali relativi alle politiche nazionali e regionali di inclusione, assistenza e occupazione sociale e gestione del fenomeno migratorio.

        2, Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati i crteri e le modalità di realizzazione del piano straordinario di cui al comma 1, ivi compreso il numero dei posti di ricercatori da assegnare, sulla base dei progetti presentati dagli atenei. In ogni caso, in presenza dei relativi progetti, una quota minima corrispondente al 40% dei posti è comunque assegnata alle Università che operano in convenzione, per i corsi di laurea in ambito sociale, con le scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale siciliana 13 agosto 1979, n. 200, e i cui studenti frequentino presso le sedi delle predette scuole.

        3. Con riguardo alla valorizzazione degli studi in ambito sociale, visto l'eminente ruolo educativo svolto dalle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale siciliana 13 agosto 1979, n, 200, è stanziata una ulteriore somma pari a 250.000 euro, per il finanziamento di assegni di ricerca, a far data dall'anno 2018, finalizzati alla realizzazione di ricerche e studi dedicati ai profili giuridici, economici e sociali relativi alle politiche nazionali e regionali di inclusione, assistenza e occupazione sociale e gestione del fenomeno migratorio, da concedersi agli atenei operanti in convenzione con i predetti enti, a condizione che le attività di ricerca siano svolte, in maniera esclusiva, presso le predette scuole.

        4. Per la finalità di cui ai commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di 2.451.731,65 euro. Al relativo onere si provvede, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare negli anni 2017 e 2018, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifcazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, nello specifico: euro 733.910,55 per il 2017, euro 1.717.821,1 per il 2018».