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Proposta di modifica n. 14.2 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/17

sharingList();Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro i1 31 luglio 2018» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

        Conseguentemente:

            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: "nel periodo indicato al comma 8," con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,";

            b) sostituire il comma 3, con il seguente:

        "3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2019, in 144 milioni di euro per l'anno 2020, in 102 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 16 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

        a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni da1 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

            b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

        c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

            d) quanto a 7 milioni di euro nel 2019, a 52 milioni di euro nel 2020, a 17 milioni di euro dal 2021 fino al 2023 e a 10 milioni di euro nel 2024, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma "politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione";

            e) quanto a 68 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sulle maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater;

            f) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

            e) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        "3-bis. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: "prodotti semilavorati," è inserita la seguente: "entrambi";

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso".

        3-ter. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma".

        3-quater. Le modifiche recate dai commi 3-bis e 3-ter si applicano alle operazioni effettuate dal 10 gennaio 2018"».