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Articolo aggiuntivo n. 15.0.28 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/17

sharingList();Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

        1. Al fine di favorire la ripresa economica e sociale e la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma, al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 8, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

        "3-bis. Agli interventi realizzati prima degli eventi sismici in parziale difformità dai permesso di costruire o in parziale difformità della segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applica l'articolo 34, comma 2, dello stesso decreto, pur in assenza della condizione prevista dal medesimo comma 2, qualora i soggetti interessati, individuato ai sensi dell'articolo 6, ne facciano richiesta, anche contestualmente alla domanda di contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.

        3-ter. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatori a resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

        3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano con riferimento a tutti gli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016".

            b) all'articolo 11, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

        1) aumento della popolazione insediabile, calcolata in base alla volumetria degli edifici esistenti alla data degli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile;

        2) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

        3) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza;

            c) all'articolo 11, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli stessi strumenti attuativi costituiscono, altresì, quanto al territorio in essi ricompreso, piani o regolamenti delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), eventualmente interessate, a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante dell'Ente Parco o di altra area naturale protetta territorialmente competente in seno alla Conferenza permanente".

            d) all'articolo 14, comma 1, dopo lo lettera a-bis) è inserita lo seguente:

        "a-ter) degli immobili di proprietà pubblica ad uso abitativo, agibili e realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996 o ai decreti ministeriali successivamente adottati in materia, che necessitano di interventi di adeguamento di pronta e immediata realizzazione per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 in alternativa alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza e al contributo per l'autonoma sistemazione".

            e) all'articolo 16, comma li dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta".

            f) all'articolo 50, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al secondo periodo dopo le parole: "trattamento economico", ovunque presenti, è inserita la parola: "accessorio";

        2) dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidente del Consiglio dei Ministri".

            g) all'articolo 50, comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) dopo la parola: "viene" sono inserite le parole: "anticipato dalle amministrazioni di provenienza e»;

        2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "alle amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per i personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinari o provvede al rimborso delle sole somme eccedenti importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza";

        3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

        "b) per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario";

            h) all'articolo 50, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera b) le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";

        2) alla lettera c) le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;

        3) dopo la lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

            i) all'articolo 50, comma 7-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) dopo le parole: "comma 7" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),";

        2) dopo le parole: "articolo 3" sono inserite le seguenti: ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, quarto e sesto periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli eventuali oneri eccedenti i limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogano ai vincoli dì contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

        2. Al secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: "regioni" sono inserite le seguenti parole: "o da privati nel caso di donazioni o atti di liberalità finalizzati agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016".

        3. L'indennità una tantum prevista dall'articolo 45, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, può essere erogata dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, anche per le sospensioni dell'attività economica effettuate nell'anno 2017 a causa degli eventi sismici avvenuti a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento all'ambito territoriale previsto dall'articolo comma 1 del predetto decreto-legge n.189 del 2016, qualora siano ancora disponibili le risorse concesse con la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria».