Articolo aggiuntivo n. 16.0.26 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/17

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Ulteriori disposizione a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016)

        1. All'articolo 8, camma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parale: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2018".

        2. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sana appartate le seguenti modificazioni:

            a) al camma 1, dopa la lettera c) è aggiunta la seguente:

        "c-bis) realizzazione degli interventi di consolidamento dei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi ubicati in aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica, qualora ne venga riconosciuta la necessità e compatibilmente con i costi di disponibilità dei finanziamenti a tali assegnati.";

            b) al comma 8, le parale: "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sona sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 gennaio 2018".

        3. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertita, can modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sona apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, lettera a), le parale: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici";

            b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        "c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture";

            c) dopo il comma 3-sexies è inserito il seguente:

        "3-septies. Al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, sì provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto";

            d) il comma 11 è soppresso.

        4. All'articolo 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Per la riparazione il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

            a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;

        a-bis) i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni montane e le Province interessati;

            b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

            c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

        5. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 18.

(Centrali di committenza)

        1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di apposite centrali di committenza individuate presso ciascuna delle Regioni interessate ovvero nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

        2. Nelle more dell'istituzione delle centrali di committenza regionali di cui al comma 1 e della loro qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituite dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi di cui al comma 1 ed aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere.

        3. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del presente decreto, i rapporti tra ii soggetti attuatori e la predetta centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto legge. Con ordinanza commissariale, adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, viene disciplinata l'entità e le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse necessarie.

        6. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4, I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Alla concessione delle agevolazioni provvedono, ciascuno limitatamente ai territori di propri competenza, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di Commissari-straordinari del governo.

        7. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13, è sostituito dal seguente "13. Ad esclusione degli interventiche sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, adottata d'intesa con il Commissario Straordinario, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012 del 2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002".

        8. All'articolo 32, comma 1, dei decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "degli interventi di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di cui all'articolo 14".

        9. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, le parole: "esclusivamente per quelli" sono soppresse;

            b) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

        "7-bis. Fermo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

        7-ter. Le esenzioni previste dal precedente comma 7-bis si applicano esclusivamente con riguardo alle successioni di persone che alla data degli eventi sismici:

            a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;

            b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili nei modi e nelle forme previste dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 1 del presente decreto;

            c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata".

        7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato a ricostruito, in tutto o in parte.

        7-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo relativamente alle successioni aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore all'entrata vigore della presente legge. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del precedente periodo non sono dovuti interessi.

        10. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore";

            b) al comma 3-bis:

        1) le parole: "viene corrisposto secondo le seguenti modalità" sono sostituite dalle seguenti: "viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità";

        2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

        "a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

        b) per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario";

            c) al comma 7, lettera b), le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse; le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle parole: "del 30 per cento", le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite delle parole: "del 20 per cento";

            d) al comma 7, lettera c), le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse;

            e) al comma 7-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al predetto personale è altresì riconosciuta, nei limiti delle risorse di cui al quarto ed al sesto periodo del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli eventuali oneri eccedenti i limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogano ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".