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Articolo aggiuntivo n. 16.0.34 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/17

sharingList();Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, al fine di favorire la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili pubblici e privati, nonché di garantire l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, ove necessario, previa modifica dello Statuto regionale, ampliare di una unità la composizione delle rispettive giunte regionali per un periodo massimo pari alla durata in carica di ciascuna giunta».