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Proposta di modifica n. 10.21 al ddl S.2860 in riferimento all'articolo 10.
  • status: VEDI TESTO 4

testo emendamento del 25/07/17

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VEDI TESTO 4

All'articolo 1, comma 346,  della legge n. 232 del 2016 aggiungere il seguente periodo:

       " Per il 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d'anno. All'onere, per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.