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Sub Emendamento n. 5.1/27 dell'emendamento 5.1 al ddl S.2037 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 25/07/17

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All'emendamento 5.1, al comma, 6, dopo la lettera h), inserire la seguente:

            «h-bis. l'impegno assunto dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della presente legge a cedere le eccedenze alimentari così come identificate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166 agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».