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Articolo aggiuntivo n. 4.0.1 al ddl S.2879 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 25/07/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme  in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

        1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

        2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermedi azione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

        3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

        4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

        5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

        6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».