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Proposta di modifica n. 6.1 al ddl S.2879 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 25/07/17

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Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

        «Art. 6. - (Misure di ristoro e in materia di responsabilità degli amministratori delle banche) – 1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 1º febbraio 2016, in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

        2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2017.

        3. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche.

        4. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici difettivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

        5. Il comma 5 dell'articolo 72 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

        ''5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e di coordinamento, è garantito nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente''».