Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 6.24 al ddl S.2879 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 25/07/17

sharingList();

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. È riconosciuta agli azionisti che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014, la possibilità di accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 qualora dall'accertamento dello stato passivo non risultino attività sufficienti per soddisfare le pretese creditorie degli stessi».