Proposta di modifica n. 6.27
al ddl S.2879 in riferimento all'articolo 6.
presentato il 25/07/2017 in VI Finanze e tesoro del Senato da Anna Cinzia BONFRISCO (FL(Id-PL, PLI)) e altri
argomenti:
testo emendamento del 25/07/17
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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le somme ricevute a titolo di indennizzo dagli investitori di cui al comma 1, a seguito di accordi transattivi tra gli stessi investitori e le Banche, non sono oggetto dell'azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori».