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Proposta di modifica n. 6.27 al ddl S.2879 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 25/07/17

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le somme ricevute a titolo di indennizzo dagli investitori di cui al comma 1, a seguito di accordi transattivi tra gli stessi investitori e le Banche, non sono oggetto dell'azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori».