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Articolo aggiuntivo n. 7.0.7 al ddl S.2879 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 25/07/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        ''2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 8 miliardi di euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.''».