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Articolo aggiuntivo n. 7.0.11 al ddl S.2879 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 25/07/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: ''8 miliardi di euro'' inserire le seguenti: ''se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittenti azioni quotate in mercati regolamentati''.

        2. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a. responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».